Onorevoli Colleghi! - La mercede per il lavoro dei condannati e degli internati non può essere inferiore ai due terzi di quella prevista dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.
      Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 1992, attualmente al detenuto condannato sono sempre prelevate dalla remunerazione le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento e di mantenimento in carcere, ma in ogni caso gli deve essere riservata una quota pari ai tre quinti della remunerazione.
      La presente proposta di legge vuole agevolare il ruolo delle imprese che assumono personale detenuto garantendo alle stesse l'assunzione da parte dello Stato di tutti gli oneri contributivi e assistenziali. Ciò favorirebbe l'assunzione dei lavoratori detenuti e permetterebbe un migliore inserimento degli stessi nella società, in attuazione del principio costituzionale del fine rieducativo della pena. Si tratta di un intervento umanitario basato sulla consapevolezza della necessità di offrire, durante il periodo della detenzione, un'occasione di concreto impegno che di per sé contribuisce ad elevare il livello di civiltà delle carceri, pur nella consapevolezza che la disposizione, ad un esame distratto della sua finalità sociale, potrebbe in qualche modo apparire penalizzante per i tanti «cittadini liberi» in condizione di disoccupazione.
      La presente proposta di legge, infatti, vuole assicurare un trattamento di favore per i datori di lavoro così incentivati ad assumere personale che versa in una situazione difficile. Fatto questo certamente apprezzabile proprio per il supporto che le stesse aziende fornirebbero allo Stato nel gestire il recupero dei detenuti, cui potrebbero, d'altra parte, essere garantite una maggiore partecipazione alla vita sociale del Paese e una migliore prospettiva di inserimento nella società.

 

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